Art. 73 · Zona d’estrazione di materiale E
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 22
1) La zona di pericolo definisce i terreni minacciati da valanghe, frane, cadute di massi, inondazioni o altri eventi naturali nefasti. 2) Nella zona con pericolo elevato (zona di pericolo I) non possono essere costruiti o ampliati edifici destinati a ospitare persone e animali. Edifici distrutti possono essere ricostruiti solo eccezionalmente. Gli edifici a ubicazione vincolata, che non servono a ospitare persone e animali, sono ammessi, purché siano adeguatamente protetti. 3) Nella zona con pericolo limitato (zona di pericolo II) i progetti di costruzione (nuove costruzioni e ampliamenti, trasformazioni con notevole aumento del valore) sono subordinati all'approvazione dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni. Quest'ultima stabilisce le necessarie misure edilizie di protezione da adottare. Zona d’estrazione di materiale E
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.