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Art. 74 · Zona d’estrazione di sabbia e ghiaia Li Geri ZESG

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 22

1) La zona d'estrazione di materiali definisce le superfici destinate all’estrazione di materiali naturali come sassi, ghiaia, sabbia e altre materie prime d’origine minerale. 2) Gli edifici e impianti che servono direttamente all’esercizio d’estrazione o alla preparazione del materiale estratto in loco, possono essere autorizzati per la durata dell’estrazione. Le ubicazioni di tali edifici e impianti sono definite nel piano generale delle strutture. 3) La strutturazione delle superfici destinate all’estrazione di materiale, nonché ulteriori misure per la configurazione del terreno destinato all’estrazione e per la protezione dei dintorni vengono stabilite nel piano generale delle strutture. 4) Dopo l’estrazione di materiale le superfici destinate all’estrazione devono essere configurate giusta il piano generale delle strutture. L’Autorità edilizia adotta le misure necessarie nella procedura di rilascio della licenza edilizia. In modo particolare essa esige una garanzia adeguata per i mezzi finanziari che sono necessari alla conclusione dei lavori. 5) Le disposizioni di questo articolo sono applicabili anche ad impianti e concessioni esistenti. Zona d’estrazione di sabbia e ghiaia Li Geri ZESG

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.