Art. 72 · Zona di pericolo PI e PII
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 22
1) La zona di protezione per le acque del sottosuolo e delle sorgenti serve alla salvaguardia dell'approvvigionamento dell'acqua potabile da qualsiasi turbativa. All'interno di questa zona non possono essere autorizzati impianti, edifici o utilizzazioni, che potrebbero mettere in pericolo l'approvvigionamento d'acqua. 2) Il Consiglio comunale emana un piano speciale di protezione per le aree di captazione d'acqua del sottosuolo, le fonti e le sorgenti di acque minerali comprendente la zona S I (zona di captazione), S II (zona di protezione stretta) e S III (zona di protezione estesa) e un regolamento per le zone in questione, che riprenda in dettaglio le prescrizioni vigenti in materia di protezione delle acque. Le limitazioni o divieti di utilizzazione delle particelle site in tali zone sono da annotare a registro fondiario. 3) Edifici e impianti nella zona possono essere autorizzati solo con delle condizioni e restrizioni, da determinare con l'intervento di un esperto del ramo, e costituiscono parte integrante della licenza edilizia. Zona di pericolo PI e PII
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