Art. 107 · Emanazione
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 29
1) L’Autorità edilizia procede all’esposizione pubblica del piano di quartiere per la durata di 30 giorni, rendendola nota sull’organo ufficiale del Comune. I proprietari fondiari partecipanti nonché eventuali titolari di servitù e di diritti personali annotati, che risultano colpiti da una ricomposizione particellare, devono essere avvisati per iscritto prima dell’esposizione. 2) Durante l’esposizione pubblica può essere presentata opposizione scritta e motivata all’Autorità edilizia. Quest’ultima decide in merito alle opposizioni. 3) L’esposizione pubblica deve essere ripetuta se il piano di quartiere viene modificato a causa di opposizioni. Se le modifiche riguardano solamente singoli proprietari fondiari, deve essere dato a questi la possibilità di presentare opposizione entro un termine di 20 giorni. Emanazione
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