Art. 108 · Spese di pianificazione
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 29
1) Chiusa la procedura di esposizione e di opposizione, l’Autorità edilizia provvede all’elaborazione dei documenti di mutazione concernenti le ricomposizioni particellari e le rettifiche dei confini. In base a ciò essa decide se emanare o meno il piano di quartiere. 2) L’emanazione del piano di quartiere deve essere comunicata per iscritto ai proprietari fondiari interessati e agli eventuali opponenti. In caso di ricomposizione particellare ciò deve inoltre avvenire anche nei confronti degli altri interessati. 3) L’acquisto della proprietà avviene con l’entrata in giudicato del piano di quartiere. 4) L’Autorità edilizia lascia annotare il piano di quartiere a registro fondiario dopo l’entrata in giudicato dello stesso. Contemporaneamente essa notifica per l’attuazione del registro fondiario le modificazioni di diritto dovute a ricomposizioni particellari e a rettifiche dei confini. Spese di pianificazione
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