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Art. 106 · Esposizione pubblica, opposizione

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 29

1) Entrata in giudicato la decisione d’introduzione, l’Autorità edilizia ordina l’elaborazione del piano di quartiere. 2) Ai proprietari fondiari deve essere data la possibilità di collaborazione. Su proposta dei partecipanti al piano di quartiere, l’Autorità edilizia può permettere che il piano venga elaborato da uno specialista proposto dai partecipanti. In questo caso essa deve tuttavia sorvegliare costantemente l’elaborazione del piano e può dare ai partecipanti e allo specialista incaricato istruzioni concernenti la realizzazione. 3) Prima dell’esposizione pubblica il piano di quartiere deve essere sottoposto a un esame formale del competente Ufficio del registro fondiario. L’Autorità edilizia può oltracciò ordinare un esame dei piani di quartiere, che sono stati elaborati dai partecipanti alla pianificazione, a spese di questi ultimi. Esposizione pubblica, opposizione

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.