Art. 105 · Elaborazione
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 29
1) L’introduzione della pianificazione di quartiere avviene mediante decisione dell’Autorità edilizia previo orientamento degli interessati. Essa è svolta d’ufficio. L’introduzione deve inoltre essere decisa se ciò è richiesto dalla maggioranza dei proprietari fondiari, ai quali appartiene più della metà del comprensorio del piano di quartiere. 2) La decisione d’introduzione deve contenere indicazioni circa lo scopo della pianificazione di quartiere e la delimitazione del comprensorio di pianificazione. Essa deve essere resa pubblicamente nota e comunicata per iscritto ai proprietari fondiari interessati. 3) Contro l’introduzione della procedura nonché contro la delimitazione del comprensorio di pianificazione può essere inoltrata opposizione entro 20 giorni all’Autorità edilizia. Elaborazione
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