Art. 71 · Zona di protezione per le acque di falda e delle sorgenti PAS
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 21
1) La zona di campeggio è riservata ai posti di campeggio. Sono ivi ammessi esclusivamente edifici e impianti necessari al relativo esercizio, come l’appartamento per l’esercente, impianti sanitari, chioschi, ristoranti ecc.. Tutti i costi di urbanizzazione sono a carico dell'esercente o del proprietario del terreno. 2) Gli edifici e impianti devono ben inserirsi nel paesaggio. L'Autorità edilizia dà le direttive necessarie circa l'ubicazione, la posizione, l'aspetto esteriore delle costruzioni, la loro schermatura con vegetazione e la realizzazione di misure per la protezione dalle emissioni. 3) La gestione di un campeggio richiede un permesso del Consiglio comunale. Tale permesso viene rilasciato solo se tutti gli impianti sanitari necessari risultano essere installati al momento dell'apertura del campeggio. Per campeggi autorizzati l'esercente deve compilare un regolamento, che deve essere approvato dal Consiglio comunale. 4) Lo stazionamento permanente di roulottes, camper, tende ecc. nella zona di campeggio è autorizzato unicamente nell'ambito delle prescrizioni del relativo regolamento di campeggio e non deve superare il 30% del totale dei posti. Il perimetro riservato ai posti permanenti è definito nel piano generale delle strutture 1:1000. 5) Attendamenti di durata limitata possono essere autorizzati dal Consiglio comunale al di fuori della zona di campeggio solo per gruppi organizzati. PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 21 Zona di protezione per le acque di falda e delle sorgenti PAS
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.