Art. 70 · Zona di campeggio C
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 21
1) La zona di protezione del paesaggio comprende paesaggi e parti di essi, particolarmente belli e unici nel loro genere, come i dintorni di abitati, le rive di laghi e fiumi, le viste panoramiche e gli alberi. 2) Sono vietate costruzioni di edifici e impianti, modifiche sostanziali del terreno, estrazioni e depositi di materiali, discariche e altre disposizioni di natura edilizia che stanno in contrasto con lo scopo della zona. Nuove strade, sentieri e impianti ferroviari sono ammessi solo nella misura in cui essi siano indispensabili per l'utilizzazione del relativo territorio, oppure dove esiste un interesse pubblico preponderante. 3) Edifici e impianti esistenti possono essere rinnovati. Sono ammessi solo nuovi edifici agricoli, laddove gli stessi sono necessari per perseguire la preservazione della zona e laddove un’ubicazione fuori dalla zona PP non sia ragionevolmente imponibile. Zona di campeggio C
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