Art. 69 · Zona di protezione del paesaggio PP
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 21
1) La zona di protezione della natura comprende i biotopi, come le rive di laghi e fiumi, laghetti, stagni naturali, terreni palustri, le macchie, i piccoli boschi di campagna, i siti secchi, i terreni prativi magri e gli altri siti naturali, che si distinguono per la molteplicità della vegetazione o per l’esistenza di piante o animali rari. 2) Nella zona di protezione della natura sono vietati edifici e impianti di qualsiasi genere, modificazioni del terreno, prosciugamenti, disboscamenti, concimazioni, depositi di materiale e altre utilizzazioni o interventi molesti. 3) L’Autorità edilizia adotta i provvedimenti necessari alla protezione, alla cura e alla demarcazione delle zone protette. In particolare può decretare dei divieti d’accesso. L’utilizzazione adeguata a scopo agricolo è ammessa nell’ambito delle misure di cura. L’utilizzazione forestale viene disciplinata mediante la pianificazione forestale. 4) Limitazioni concernenti l’utilizzazione e la coltivazione, obblighi di manutenzione e di cura come pure prestazioni d’indennizzo possono essere regolati contrattualmente con i proprietari fondiari interessati nel quadro delle disposizioni. Zona di protezione del paesaggio PP
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