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Art. 19

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 8

1) Nuovi edifici, trasformazioni e ampliamenti sostanziali vengono approvati unicamente se la particella è edificabile. Una particella va ritenuta edificabile: a.) se la sua forma e grandezza consente un'edificazione conforme alla zona e se nella zona interessata non pregiudica un'urbanizzazione prevista o una ricomposizione particellare; PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 8 b.) se un'urbanizzazione conforme alle prescrizioni esiste già, oppure viene realizzata conformemente alle prescrizioni legali al momento dell’ultimazione dell'edificio. 2) Nei casi in cui gli impianti di urbanizzazione vengono eretti soltanto nel quadro della realizzazione del progetto di costruzione, l'Autorità edilizia può far dipendere la licenza edilizia dal fatto, che le spese presumibili per un eventuale completamento degli impianti di urbanizzazione da parte del Comune vengano garantite dal committente. 3) Se il committente non è proprietario degli impianti indispensabili all'urbanizzazione o del terreno necessario per questi impianti, la licenza edilizia viene rilasciata soltanto a colui che prova di essere in possesso dei diritti necessari per la costruzione e l'utilizzazione degli impianti. 2.2 Strutturazione e inserimento di edifici e impianti Architettura e urbanistica

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.