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Art. 18 · Edificabilità

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 8

1) Le licenze edilizie possono essere rilasciate con condizioni e oneri, nella misura in cui questi sono di interesse pubblico, sono oggettivamente in relazione con la decisione presa e risultano necessari per garantire la legalità. 2) Una licenza per costruzioni o per parti di edifici non conforme alle norme legali, può essere limitata nel tempo, oppure subordinata alla condizione, secondo cui, su richiesta dell'Autorità edilizia, deve essere ripristinato lo stato di legalità entro un termine adeguato (dichiarazione di garanzia). 3) L'Autorità edilizia fa annotare a registro fondiario a spese del committente le dichiarazioni di garanzia nonché gli oneri permanenti. Edificabilità

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.