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Art. 111
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 30
1) Prima dell’erezione dei singoli edifici e impianti nel comprensorio del piano di quartiere deve essere eseguita la procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia. 2) Gli edifici e impianti dell’urbanizzazione di quartiere possono essere eretti solo dopo l’approvazione dei progetti d’esecuzione da parte dell’Autorità edilizia. V. PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA Intenzione di edificare
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.