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Art. 110 · Riserva della licenza edilizia

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 30

1) I piani di quartiere possono essere abrogati o modificati integralmente o in parte dall’Autorità edilizia a richiesta dei proprietari fondiari oppure d’ufficio, se, dall’emanazione dei relativi piani, la situazione è mutata notevolmente. I colpiti devono essere ascoltati prima dell’avvio della procedura. 2) Piani di quartiere, che non vengono realizzati entro 6 anni dalla loro emanazione, possono essere totalmente o parzialmente abrogati dall’Autorità edilizia. 3) L’Autorità edilizia è obbligata all’abrogazione o modificazione se un piano di quartiere non corrisponde più alle norme di utilizzazione e urbanizzazione. 4) Per l’abrogazione o modificazione dei piani di quartiere valgono analogamente le prescrizioni circa l’introduzione e l’emanazione degli stessi. Riserva della licenza edilizia

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.