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Art. 103 · Rettifica dei confini

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 28

1) Diritti reali limitati come pure annotazioni e menzioni, che a causa della ricomposizione particellare sono diventati privi d’oggetto oppure che sono in contrasto con lo scopo della ricomposizione, non devono essere ammessi nella nuova assegnazione. Tutti gli altri diritti devono essere sostituiti nel nuovo stato con diritti di pari contenuto. Diritti che non vengono ripresi nella nuova assegnazione devono essere compensati integralmente, ad eccezione dei diritti divenuti privi d’oggetto. 2) Tranne i diritti di pegno immobiliare, con l’acquisto della proprietà sulle nuove particelle assegnate, decadono tutti i diritti reali limitati dal vecchio possesso. I diritti di pegno immobiliare vengono trasferiti ai sensi dell’art. 802 CCS dai fondi ceduti o da parti di essi alle particelle attribuite in sostituzione. Se a un proprietario fondiario non viene assegnato alcun nuovo fondo, i diritti di pegno immobiliare devono essere riscattati. PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 28 Rettifica dei confini

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