Art. 102 · Epurazione di diritti, annotazioni e menzioni
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 28
1) Ogni proprietario fondiario riceve dalla massa da ripartire in base al piano di ricomposizione e all’inventario della nuova assegnazione una quota di terreno, che nel suo valore corrisponde al fondo da lui ceduto alla ricomposizione particellare. I proprietari fondiari, la cui quota alla massa non è sufficiente per ottenere un fondo edificabile, non hanno alcun diritto ad un’assegnazione di terreno. 2) Valori maggiori o minori non compensabili in terreno sono da compensare integralmente in denaro. 3) In caso di urbanizzazione a tappe del quartiere, in occasione dell’assegnazione dei fondi devono essere tenute in considerazione le intenzioni di costruire dei proprietari fondiari. Ai proprietari fondiari disposti a costruire deve essere assegnato terreno nella prima tappa. In caso di ricomposizione particellare, ai fini di un’urbanizzazione del terreno per la costruzione di abitazioni, la nuova assegnazione può essere abbinata all’obbligo che i fondi vengano sovraedificati entro un termine ragionevole per il proprietario oppure vengano messi a disposizione per scopi che servono alla sovraedificazione (impegno di costruzione). Epurazione di diritti, annotazioni e menzioni
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