Art. 81 · Area di adattamento
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 24
1) Il piano generale delle strutture definisce quale area di protezione gli insediamenti con strutture urbanistiche e sostanza architettonica protetti. Ne fanno parte, in special modo gli edifici e impianti, i tetti, le facciate, le vie, le piazze, i muri, i giardini e le piante di straordinaria importanza. 2) L’area di protezione si suddivide in due settori: settore A: aree sovraedificate con importanza urbanistica, architettonica e storico-culturale; settore B: aree con sovraedificazione limitata e con importanza architettonica e storico-culturale, determinanti per la conservazione della sostanza architettonica e storica. 3) Edifici, gruppi architettonici e parti di costruzioni d’importanza urbanistica e/o storico-architettonica, situati nell’area di protezione devono essere mantenuti e non possono essere demoliti. In caso di rinnovi o trasformazioni la sostanza importante dal punto di vista architettonico e storico deve essere conservata sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Dove emergono elementi di disturbo deve essere ripristinato lo stato preesistente. Area di adattamento
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