Art. 82 · Linee di struttura
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 24
1) Il piano generale delle strutture definisce quale area d’adattamento gli insediamenti con gruppi architettonici, edifici e impianti come pure le superfici libere, che per la loro particolare posizione, forma e struttura sono importanti dal punto di vista urbanistico e architettonico. L’area d’adattamento forma un graduale passaggio fra l’area di protezione e le zone insediative periferiche. 2) Escluse le strutture di valore storico-architettonico, gli edifici e impianti situati nell’area di adattamento possono essere demoliti e ricostruiti in osservanza delle prescrizioni per le nuove costruzioni. Rinnovi e trasformazioni sono ammessi nei limiti delle prescrizioni della zona. Nuove costruzioni sono ammesse, se si integrano urbanisticamente e architettonicamente per quanto concerne la loro dimensione, forma e posizione. 3) L’intenzione di edificare deve essere annunciata alla Commissione edilizia prima dell’inizio della progettazione. 4) Per le aree da mantenere libere da costruzioni vale il trasferimento d’utilizzazione. Linee di struttura
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