← BZO Poschiavo · Inhaltsverzeichnis

Art. 8 · Zona di pianificazione

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 6

1) Un edificio distrutto da forza maggiore o demolito a scopo di risanamento può essere rifabbricato senza osservare le distanze legali solo nelle zone nucleo e villaggio. 2) Il diritto di ricostruzione si estingue entro 6 anni dalla distruzione. 3) L'intera ricostruzione deve avvenire sulla stessa pianta, nell'estensione e nella volumetria anteriori alla distruzione; deroghe sono possibili unicamente per delle misure di risparmio energetico o per impellenti necessità di carattere igienico - sanitario. L'uso del diritto di ricostruzione ed eventuali deroghe necessitano di una menzione a registro fondiario. 4) È consentita la modifica dello scopo. 5) Il diritto di ricostruzione non viene autorizzato se l’edificio o l’impianto pregiudica l’esecuzione del piano di quartiere, piano generale delle strutture oppure è in contrasto con le linee di costruzione previste. Zona di pianificazione

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.