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Art. 9

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 6

1) Se viene avviata una procedura di revisione totale o parziale della pianificazione locale, l'Autorità edilizia può stabilire una zona di pianificazione per i relativi territori. Questa deve essere pubblicata sui fogli ufficiali del Comune e del Cantone. 2) Nella zona di pianificazione non vengono autorizzati edifici e impianti se essi sono in contraddizione con la prevista procedura oppure possono pregiudicare la sua esecuzione. 3) La zona di pianificazione può essere disposta dall'Autorità edilizia per la durata massima di un anno e prorogata adeguatamente con il consenso del competente Dipartimento cantonale. II. SISTEMAZIONE DEL PIANO DIRETTORE Piano direttore

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.