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Art. 75 · Zona di lavorazione e di deposito di sabbia e ghiaia Li Geri ZLDSG

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 22

1) La zona d’estrazione di sabbia e ghiaia Li Geri definisce l’area entro la quale possono essere estratte sabbia e ghiaia dal lago di Poschiavo e dalla riva7. Essa è soggetta in particolare alle prescrizioni per la protezione della riva del lago secondo la legislazione cantonale e federale sulla protezione delle acque e sulla sistemazione dei corsi d’acqua. Le aree destinate all’estrazione di materiale, vengono stabilite nel piano delle strutture. 2) Qualora l’estrazione di sabbia e ghiaia dal lago di Poschiavo venisse definitivamente abbandonata, la riva del lago deve essere configurata giusta il piano delle strutture. L’Autorità edilizia adotta le misure necessarie nella procedura di rilascio della licenza edilizia. In modo particolare essa esige una garanzia adeguata (deposito a destinazione vincolata) a copertura dei mezzi finanziari necessari alla conclusione dei lavori giusta il piano delle strutture. 3) Le disposizioni di questo articolo sono applicabili anche ad impianti e concessioni esistenti.

7Art. 75 cpv. 1 (zona d’estrazione di sabbia e ghiaia Li Geri) non approvata la sequenza delle parole „e dalla riva“ secondo DG n. 625 del 29.04.2003 PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 22 Zona di lavorazione e di deposito di sabbia e ghiaia Li Geri ZLDSG

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.