Art. 68 · Zona di protezione della natura PN
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 21
1) La zona di protezione archeologica protegge da distruzione arbitraria e da ogni genere di modificazione i luoghi conosciuti di rinvenimenti archeologici, come per esempio abitati, tombe, edifici e impianti ecc. di notevole valore archeologico. 2) Nella zona di protezione archeologica sono vietati edifici e impianti che ledono lo scopo della zona. Interventi indispensabili di ogni genere nel suolo sono ammessi solo con l'esplicito permesso del servizio archeologico. 3) L'utilizzazione a scopo agricolo e forestale è ammessa per principio. L'Autorità edilizia ordina le restrizioni necessarie dopo aver consultato il servizio archeologico. Zona di protezione della natura PN
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