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Art. 67 · Zona di protezione archeologica PA
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 20
1) La zona archeologica comprende le superfici sulle quali si prevede con grande probabilità il rinvenimento di oggetti e accertamenti di valore archeologico. 2) Tutti i progetti di costruzione e lavori di scavo (condotte, pozzi ecc.) devono essere comunicati al Comune e al servizio archeologico prima dell'elaborazione dei piani del progetto. L'Autorità edilizia decide in merito agli oneri necessari dopo aver ascoltato il servizio archeologico. PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 20 Zona di protezione archeologica PA
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.