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Art. 66 · Zona archeologica ZA

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 20

1) Nella zona di protezione dei siti caratteristici le nuove costruzioni, le trasformazioni e i restauri devono essere strutturati ed eseguiti con particolare cura. 2) L’Autorità edilizia decide in merito a eventuali oneri dopo aver ascoltato l’Ufficio cantonale dei monumenti oppure il consulente in materia edilizia. 3) Per nuove costruzioni e per trasformazioni che modificano il volume esistente può essere richiesto unitamente alla domanda di costruzione un modello in scala 1:500 o 1:200, che contenga anche gli edifici circostanti. 4) Nella zona PSC valgono le prescrizioni dell’area di protezione, settore B (Art. 81). Zona archeologica ZA

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.