← BZO Poschiavo · Inhaltsverzeichnis
Art. 61
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 19
1) La distanza dalle strade cantonali è regolata dalle norme del diritto cantonale. 2) Per tutte le altre strade la distanza minima dalle costruzioni è definita dallo schema delle zone, art. 53. Tale distanza non si applica, laddove l'ordinamento base prevede delle linee di costruzione o delle linee di struttura. 3) Per muri e recinzioni deve essere tenuta una distanza minima di 0,5 m dal bordo stradale. PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 19 3.2 Altre zone Zona agricola A
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.