Art. 60 · Distanza dalle strade
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 19
1) Ogni costruzione di sovrastruttura deve attenersi alle distanze dai confini stabilite nello schema delle zone all’art. 53. Per aggiunte e costruzioni attigue a un solo piano di superficie inferiore a 50 m2, che non vengono calcolate per l'accertamento dell'indice di sfruttamento, la distanza dal confine è di 2,50 m in tutte le zone edificabili. Quale distanza dal confine vale la distanza più corta misurata orizzontalmente tra il muro esterno dell’edificio e il confine del fondo. 2) La distanza maggiore vien misurata fra la facciata principale dell’edificio e il confine della parcella. Vien considerata facciata principale quella in cui sono disposti il maggior numero di locali d’uso più frequente per il soggiorno delle persone. In casi dubbi decide l’Autorità edilizia. 3) Le distanze dal confine possono venire ridotte dai vicini mediante contratto premesso l’approvazione dell’Autorità edilizia e se nessun interesse pubblico vi si oppone. Rimangono riservate le prescrizioni di polizia del fuoco. Il contratto deve essere iscritto a registro fondiario. 4) Tra edifici confinanti o situati sullo stesso fondo senza aggiunte e costruzioni attigue, quale distanza fa gli edifici va rispettata la doppia distanza dal confine. Quale distanza dall’edificio vale la distanza più corta misurata orizzontalmente tra i muri esterni degli edifici. Nell’ambito dei piani di quartiere e per costruzioni sotterranee, l’Autorità edilizia può, con il consenso dell’Assicurazione cantonale dei fabbricati, autorizzare distanze inferiori tra edifici. 5) Le parti dell'edificio sporgenti come balconi aperti, bovindi, tettoie, scale esterne ecc. possono sporgere al massimo 1,50 m verso l'arretramento dal confine e dall'edificio. La loro lunghezza totale non può superare 2/5 della lunghezza della facciata (vedi disegni esplicativi in appendice). Distanza dalle strade
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