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Art. 42 · Zona villaggio V

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 13

1) La zona nucleo è destinata alle costruzioni residenziali, alle aziende artigianali e del settore terziario. Non sono ammesse nuove aziende agricole né ampliamenti sostanziali di aziende agricole esistenti. 2) Costruzioni esistenti, erette prima dell’introduzione dell’indice di sfruttamento, non sottostanno alle prescrizioni sull’indice di sfruttamento, purché il volume non venga modificato. 3) Nella zona nucleo la struttura urbanistica dell'insediamento e la tipologia delle costruzioni esistenti devono essere conservate e completate. Dove non esistono linee di struttura, sono gli allineamenti esistenti che fissano l’ubicazione delle costruzioni. 4) Se lungo una strada vengono chiusi singoli spazi intermedi oppure sostituite o trasformate costruzioni esistenti, le altezze degli edifici e dei colmi delle costruzioni adiacenti non possono essere superate. Negli altri casi valgono le altezze degli edifici e dei colmi secondo lo schema delle zone. 5) Cambiamenti sostanziali di strade esistenti come pure di piazze e cortili possono essere autorizzati solo in base a un piano delle strutture del quartiere. 6) Per le zone nucleo non inserite nel piano generale delle strutture 1:1000 valgono le prescrizioni dell’area di protezione B. Zona villaggio V

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.