Art. 41
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 13
1) Depositi di materie prime, macchinari e merci di ogni genere sono possibili solo in zona artigianale e industriale. Essi non possono recare pregiudizio alle caratteristiche locali e al paesaggio. L’Autorità edilizia può determinare aree di deposito temporaneo per legname e altri materiali anche al di fuori delle zone edificabili.2 2) L'Autorità edilizia ordina misure di ripristino o di eliminazione del deposito, laddove è riscontrata una deturpazione delle caratteristiche locali o del paesaggio oppure laddove sono riscontrate delle emissioni eccessive. 3) Le spese provocate da simili provvedimenti vanno a carico del proprietario o del titolare del deposito. 3.1.2 Genere delle zone Zona nucleo N
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