Art. 27 · Accessi e uscite
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 10
1) Impianti come accessi e uscite sulle strade, vie e piazze non devono recare pericolo ai loro utenti. L’Autorità edilizia può disporre la sistemazione oppure la soppressione di impianti pericolosi. 2) I nuovi accessi devono conformarsi alle norme di sicurezza elaborate dall’Unione dei professionisti svizzeri delle strade (SNV), in particolare per quanto riguarda la pendenza, la perpendicolarità e i raggi dell’imbocco (vedi disegno esplicativo in appendice valido anche per l’art. 28). 3) Se il nuovo accesso si immette su una strada cantonale, i nuovi impianti oppure le modifiche di impianti esistenti richiedono un permesso supplementare da parte della competente Autorità cantonale. Accessi e uscite
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.