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Art. 28 · Posteggi per veicoli a motore: a) Posteggi obbligatori

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 10

1) Autorimesse con uscita diretta su strade, vie e piazze pubbliche devono avere uno spiazzo antistante di almeno 5 m di lunghezza e 3 m di larghezza. Se esse servono per il posteggio di veicoli con una lunghezza di oltre 5 m, lo spiazzo antistante deve essere ampliato proporzionalmente. 2) La pendenza delle rampe non può superare il 15%. Per rampe nei pressi di strade è richiesto uno spiazzo con una pendenza massima del 5% e con una lunghezza minima di 4 m tra il margine della strada e l'inizio della pendenza (vedi disegno esplicativo in appendice). 3) In situazioni particolari, specialmente nella zona nucleo e nella zona villaggio, l'Autorità edilizia può autorizzare deroghe a quanto sopra esposto. 4) Se necessario, dal punto di vista dell’interesse pubblico, l'Autorità edilizia può prescrivere la costruzione di accessi e uscite comuni, oppure obbligare i proprietari di impianti esistenti a consentire a terzi l'uso in comune dietro versamento di un indennizzo adeguato. Posteggi per veicoli a motore: a) Posteggi obbligatori

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