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Art. 17 · Condizioni e oneri

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 8

1) La realizzazione e la trasformazione di edifici e impianti richiedono una licenza edilizia. 2) All'obbligo della licenza edilizia sottostanno in particolare: 1. nuovi edifici, trasformazioni, ampliamenti e demolizioni di edifici e impianti; 2. modifica nell'utilizzazione di edifici e impianti, oppure di locali singoli; 3. rinnovi, per quanto concernono l'aspetto esteriore; 4. piccole costruzioni ed edifici provvisori come pure costruzioni mobili, roulottes e simili oggetti, i quali stazionano allo stesso posto per una durata di oltre tre mesi all'anno e sostituiscono costruzioni fisse; 5. tutte le costruzioni e gli impianti che richiedono un permesso a norma dell'ordinanza cantonale sulla polizia del fuoco; 6. impianti privati per il deposito e il trasporto di materie inquinanti ai sensi delle prescrizioni sulla protezione delle acque; 7. condotte private di rifornimento e di trasporto, come acquedotti e condotte di drenaggio, fognature e condutture elettriche ad eccezione di linee telefoniche; 8. impianti privati d’approvvigionamento, come impianti solari, pompe termiche, serbatoi d'acqua, impianti di depurazione, piazzali di raccolta e ripostigli per la spazzatura; 9. impianti viari privati, come strade, vie, accessi, parcheggi nonché impianti di trasporto di ogni genere, compresi gli impianti agricoli, forestali nonché a scopo turistico; 10. condutture aeree di ogni genere, escluse le linee telefoniche; 11. antenne esterne e radiotrasmittenti, distributori automatici esterni, impianti permanenti per gru e sili; 12. installazioni per la posa di insegne, come insegne aziendali, vetrine, insegne luminose; 13. trasformazioni del terreno, muri di sostegno e di controriva; 14. recinzioni di ogni genere, salvo steccati mobili per la pascolazione; 15. depositi per materiale e prodotti di ogni genere; 16. l'estrazione di materiale, come per esempio cave di sabbia e di sassi; 17. depositi per materiale di scavo e detriti; 18. discariche di inerti e simili, concimaie; 19. posti di campeggio e aree di sosta. 3) Edifici e impianti fuori delle zone edificabili necessitano dell'approvazione da parte del Dipartimento cantonale competente. Condizioni e oneri

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.