Art. 123 · Ripristino dello stato di legalità
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 33
1) Chi viola intenzionalmente o per negligenza la presente legge, gli atti legislativi e le decisioni, emanati in base alla stessa legge, viene punito dall'Autorità edilizia con una multa fino a 30'000.-- franchi. Se l'autore agisce a scopo di lucro, l'Autorità edilizia non è obbligata ad attenersi a questo limite massimo della multa. 2) Se il proprietario dell'immobile è una persona giuridica o la violazione avviene nel quadro dell'attività di una persona giuridica, le disposizioni penali sono applicabili alle persone fisiche che hanno agito o avrebbero dovuto agire per la stessa. La persona giuridica è responsabile in solido del pagamento della multa, delle spese e tasse di procedura. 3) L'Autorità edilizia accerta i fatti e la situazione economica del contravventore. Esso deve essere sentito prima della decisione di multa. Ripristino dello stato di legalità
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