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Art. 124 · Rimedi legali
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 33
1) Su ordine dell'Autorità edilizia il committente deve eliminare uno stato illegale esistente, indipendentemente dal fatto che egli sia stato punito o meno per averlo causato. 2) Se il committente non ottempera a tale ordine entro il termine stabilito, l'Autorità edilizia farà eseguire da terzi le necessarie misure a spese dello stesso. 3) Al Comune spetta un diritto di pegno legale nei confronti del proprietario fondiario per le spese dei provvedimenti sostitutivi, a norma dell'art. 60 cpv. 3 LPTC. Rimedi legali
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.