Art. 115 · Esposizione, pubblicazione ed opposizione
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 31
1) Con l'inoltro della domanda di costruzione devono essere posate le modine prima dell’esposizione per i relativi progetti di costruzione esterna, in modo da indicare chiaramente l'ubicazione, l'altezza e la sagoma del fabbricato. Riempimenti, scarpate e muri di oltre 1 m di altezza devono pure essere indicati mediante modine. 2) L’altezza del pianterreno va marcata sulle modine, mentre le pietre di confine devono essere dissotterrate. In caso di costruzioni nelle vicinanze della strada cantonale il proprietario deve provvedere ad informare il competente Ufficio tecnico cantonale in merito alla posa delle modine. 3) Le modine possono essere tolte prima dell'evasione definitiva della domanda di costruzione solo con il consenso dell'Autorità edilizia. Esse devono rimanere in ogni caso per almeno 30 giorni sul fondo in questione. Esposizione, pubblicazione ed opposizione
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.