Art. 98
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 27
1) Gli edifici e impianti per l’attrezzatura del quartiere (parchi e campi da gioco, parcheggi, ecc.) devono essere fissati nel piano delle strutture del quartiere, nel piano di urbanizzazione del quartiere oppure in un piano speciale. PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 27 2) Dove gli edifici e impianti per l’attrezzatura del quartiere tornano a profitto dei proprietari fondiari del quartiere e di quelli fuori di esso, gli uni e gli altri devono essere obbligati alla prestazione di una quota parte dei costi nella misura del vantaggio speciale risultante. Se l’attrezzatura serve esclusivamente per i partecipanti alla pianificazione del quartiere, devono loro essere addebitate tutte le spese. La quota parte dei costi di ogni proprietario fondiario deve essere fissata nella ripartizione dei costi. 2. Ricomposizione particellare Ricomposizione particellare
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.