Art. 86
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 25
1) Gli oggetti naturali designati nel piano generale delle strutture quali siepi, piccoli boschi di campagna e in vicinanza di corsi d'acqua, gruppi di alberi o singoli alberi nonché singoli oggetti geologici, non possono essere distrutti o danneggiati. 2) Gli oggetti culturali designati nel piano generale delle strutture quali costruzioni sacre, piazze, piazzali, giardini, sentieri storici, muri ecc. e i loro dintorni non possono essere distrutti né danneggiati. 3) L'Autorità edilizia adotta le misure necessarie alla conservazione e alla cura degli oggetti protetti. 5. Urbanizzazione 5.1 Disposizioni generali Urbanizzazione di base e generale
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