Art. 79 · Altro territorio comunale ATC
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 24
1) La zona depositi aziendali è riservata al deposito di materiali di costruzione, di materiali di cantiere, di macchinari edili e simili ad esclusione di inerti giusta l’art. 46 cpv. 2. Non sono ammesse costruzioni ed impianti fissi così come attività abitative, di servizi e di produzione. 2) L’Autorità edilizia può emanare l’obbligo di recinzione in base all’art. 22 cpv. 1. 3) La zona depositi aziendali regola temporaneamente depositi tollerabili di imprese edili esistenti. In occasione di uno spostamento, di una riconversione aziendale (adattamento di impianti e attrezzature a nuovi tipi di produzione), del trapasso di proprietà ivi esclusa la successione ereditaria e la cessione di azioni, della chiusura o di un fallimento di ogni azienda, la relativa zona depositi aziendali va smantellata ed il terreno ripristinato al suo stato naturale, secondo i piani delle zone in vigore. Altro territorio comunale ATC
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