Art. 58 · Lunghezza dell’edificio
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 19
1) L’altezza dell’edificio viene misurata dalla quota del terreno naturale nella parte più bassa fino al punto di intersezione con la linea del tetto. Dove il terreno viene scavato, l’altezza dell’edificio viene misurata partendo dalla nuova quota. Le altezze massime dell’edificio sono fissate nello schema delle zone all’art. 53 (vedi disegno esplicativo in appendice). 2) In caso di costruzioni articolate, l’altezza dell’edificio viene verificata separatamente per ogni corpo di fabbrica. Quali corpi di fabbrica distinti sono considerate sporgenze o rientranze di almeno 3,00 m che partono dal terreno e arrivano fino al tetto. Lunghezza dell’edificio
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