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Art. 37

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 12

1) Il Comune o altri enti pubblici (Enti frazionali, Consorzi o Corporazioni) sono autorizzati, dopo la comunicazione al proprietario, a collocare gratuitamente su proprietà privata (terreno o fabbricato) idranti, indicatori di strade, segnali del traffico, indicazioni per le condotte dell'acqua, quote e punti fissi di misurazione come pure impianti per l'illuminazione pubblica ecc. Devono essere tenuti in conto i desideri giustificati dei proprietari. Per interventi notevoli viene stipulato un contratto. PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 12 3. Zone 3.1 Zone edificabili 3.1.1 Disposizioni generali Tappe di utilizzazione

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.