← BZO Poschiavo · Inhaltsverzeichnis

Art. 35

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 12

1) Edifici e impianti devono essere costantemente mantenuti in buono stato. Se un edificio o impianto carente di manutenzione mette in pericolo uomini, animali o proprietà altrui oppure deturpa siti caratteristici o paesaggi, l’Autorità edilizia obbliga il proprietario ad adottare le misure necessarie. Se esso non dà seguito alle direttive, l’Autorità edilizia fa eseguire le misure indispensabili a spese del proprietario. 2) Edifici e impianti protetti e da conservare come pure oggetti naturali e culturali protetti vanno mantenuti e curati con particolare diligenza. 3) Queste prescrizioni valgono in modo analogo per opere di cinta, muri, piazze industriali, depositi, cantieri, impianti di urbanizzazione, come pure per modifiche del terreno risultanti da scavi e riempimenti. 2.5 Suolo, spazio pubblico e privato Uso del suolo e dello spazio pubblico

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.