Art. 95 · Piano di urbanizzazione del quartiere
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 27
1) Il piano delle strutture di quartiere garantisce l’inserimento di nuovi quartieri nell’insediamento esistente e nel paesaggio. Esso crea in favore dei quartieri esistenti le premesse per il loro rinnovo e miglioramento. 2) Il piano delle strutture di quartiere suddivide come minimo le superfici edificabili e quelle da mantenere libere. Dove esso contiene disposizioni più ampie circa le volumetrie ammissibili e la loro utilizzazione e strutturazione e dove esso garantisce un buon rapporto tra le costruzioni previste e l’adiacenza architettonica e paesaggistica nonché tra le costruzioni stesse, possono essere fissate le seguenti deroghe in merito alle norme edili generali e alle prescrizioni delle zone: 1. le distanze degli edifici e dai confini, la lunghezza degli edifici e la costruzione combinata di più elementi possono essere definiti sulla base di criteri architettonici; 2. se si rende necessaria una modifica del terreno per motivi di strutturazione, il calcolo delle altezze dell’edificio e del colmo può essere ordinato a partire dal suolo nuovo; 3. l’indice di sfruttamento previsto per la relativa zona può essere aumentato fino a un massimo del 20%. 3) Nei confronti dei fondi vicini, che non fanno parte della procedura di pianificazione del quartiere, valgono le prescritte distanze dai confini e dagli edifici. Piano di urbanizzazione del quartiere
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