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Art. 92

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 26

1) Le linee di allineamento e di livello nonché i progetti generali e di costruzione devono essere esposti pubblicamente nel Comune per la durata di 30 giorni. Durante l'esposizione possono essere inoltrate opposizioni scritte e motivate all'Autorità edilizia. 2) Scaduto il termine dell'esposizione pubblica, l'Autorità edilizia decide in merito alle eventuali opposizioni e intima quindi all'opponente la sua decisione scritta e motivata. L'emanazione di linee di allineamento e di livello nonché l'approvazione di progetti generali e di costruzione devono essere rese note tramite l’organo ufficiale del Comune. 3) Per le linee di allineamento e di livello contenute in un piano generale di urbanizzazione oppure in un piano di quartiere valgono esclusivamente le prescrizioni procedurali della relativa misura di pianificazione. 4) L’esecuzione dell’art. 92 si conforma alla legge sull’allacciamento agli acquedotti, alle fognature e agli impianti di depurazione, i contributi di allacciamento e alle tasse d’utilizzo, come pure alla legge sul promuovimento delle opere pubbliche e alla legge stradale del Comune di Poschiavo. PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 26 IV. PIANO DI QUARTIERE 1. Piano di quartiere Scopo e contenuto

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.