Art. 89 · PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 3
25 PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 3 5.2 Progettazione, esecuzione 25 Linee d’allineamento, linee di livello Art. 89 1) L'urbanizzazione di base e generale viene suddivisa in due tappe di urbanizzazione ai fini di un impiego economico dei mezzi disponibili. 2) L'Autorità edilizia, dopo essersi assicurata i crediti necessari e a seconda dello sviluppo edilizio, provvede alla tempestiva esecuzione degli impianti di urbanizzazione della prima tappa. 3) Gli impianti di urbanizzazione della seconda tappa vengono realizzati solo se è dimostrata una chiara necessità di terreno edificabile. Essi devono inoltre essere realizzati se la maggior parte dei proprietari che rappresentano anche la maggior porzione di territorio toccato lo richiedono per iscritto. In tale eventualità il Comune può subordinare l'autorizzazione alla condizione che la quota di finanziamento a carico del Comune sia integralmente anticipata libera da interessi dai proprietari, fintanto che gli impianti non saranno inclusi nella prima tappa di urbanizzazione. 5.2 Progettazione, esecuzione Linee d’allineamento, linee di livello
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