Art. 88 · Tappe di urbanizzazione
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 25
1) L'urbanizzazione di dettaglio comprende le strade secondarie, come ad esempio le strade di quartiere, le piazze e i sentieri e inoltre gli allacciamenti delle singole proprietà alla rete delle pubbliche infrastrutture d'urbanizzazione. Sono inoltre compresi nell'urbanizzazione di dettaglio infrastrutture comuni quali parcheggi, impianti per il trasporto, impianti per la fornitura d'energia, strutture per la raccolta dei rifiuti e simili. 2) L'Autorità edilizia può obbligare i proprietari di un quartiere e i proprietari di fondi limitrofi a realizzare delle infrastrutture private comuni. Laddove è costatata la necessità di rilevanti interventi per infrastrutture comuni, deve essere ordinata la procedura di piano di quartiere. 3) I proprietari di infrastrutture private per il traffico o per l'approvvigionamento possono essere obbligati dall'Autorità edilizia a mettere a disposizione i loro impianti, dietro versamento di una congrua indennità, qualora esista un interesse pubblico all'utilizzazione comune di tali infrastrutture. L'indennità è fissata dall'Autorità edilizia. 4) Per la costruzione, utilizzazione, manutenzione e rinnovo degli impianti d'urbanizzazione di dettaglio si applicano le prescrizioni della legge stradale e della legge sull’allacciamento agli acquedotti, alle fognature e agli impianti di depurazione, i contributi di allacciamento e le tasse d’utilizzo comunali, così come le prescrizioni dei piani di quartiere. PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 25 Tappe di urbanizzazione
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.