Art. 62 · Zona forestale F
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 20
1) La zona agricola comprende terreno idoneo all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e che deve essere conservato a tale scopo. 2) Edifici e impianti vengono autorizzati solo nella misura in cui simili costruzioni siano necessarie all'utilizzazione agricola del suolo, oppure servano al fabbisogno abitativo della popolazione contadina e dei loro collaboratori, nonché ad assicurare l'esistenza di aziende agricole vitali. La costruzione di giardinaggi è ammessa. 3) Le nuove costruzioni (stalle, case d’abitazione) nella zona agricola devono ben inserirsi nel paesaggio e rispettare il grado di sensibilità fonica 3. La consulenza edilizia è obbligatoria. 4) Dove il terreno agricolo confina con le zone edificabili valgono le prescrizioni della rispettiva zona, salvo altre prescrizioni del diritto superiore. Zona forestale F
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.