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Art. 46 · Zona artigianale Apollo

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 3

13 Zona artigianale Apollo Art. 46bis* 13 Zona industriale/artigianale IA Art. 47* 14 Zona per edifici e impianti pubblici EP Art. 46 1) La zona artigianale è destinata alle aziende artigianali in genere e ai magazzini. 2) Il deposito di materiali d’estrazione, di scavo e di demolizione non è permesso. 3) Locali d’abitazione sono ammessi solo per il titolare dell'azienda, come pure per il portinaio e il personale, la cui presenza permanente nell’azienda è indispensabile. Questa norma non è applicabile agli edifici esistenti destinati completamente ad abitazione. 4) L’Autorità edilizia può emanare l’obbligo di recinzione in base all’art. 22 cpv. 1 anche per aziende esistenti. Zona artigianale Apollo Art. 46bis* 1) La zona artigianale è destinata alla produzione di beni e di servizi. Non sono ammessi abitazioni e negozi al dettaglio. 2) L'intensità dell'utilizzazione e la strutturazione degli edifici e degli impianti ammissibili sono definite nel Piano generale delle strutture Apollo. Gli edifici artigianali possono essere realizzati all’interno dei Campi edificabili A-F. Nell’Area accessoria possono essere realizzati accessi, parcheggi, annessi ortogonali ai Campi edificabili e a un sol piano alti al massimo 5 metri, sistemazioni a verde e simili, sempre che non ostacolino la circolazione comune e non rovinino il buon effetto generale. 3) Il concetto d’inserimento Apollo aggiornato al 21 febbraio 2024 vale come progetto d'indirizzo. Modifiche rispetto al progetto d'indirizzo in fase di domanda di costruzione vanno concordate con il Comune di Poschiavo. Materiali, tipologie costruttive, dettagli e colori così come le sistemazioni esterne devono essere di principio uguali per tutti i fondi. 4) Il filare alberato lungo la ferrovia è obbligatorio. 5) Nella zona artigianale Apollo non sono ammessi il deposito di materiali al di fuori delle costruzioni, in particolare lungo il perimetro esterno, e le recinzioni, ad eccezione di quelle lungo il confine con la Ferrovia retica. 6) Il riparto dei costi di realizzazione e di gestione delle infrastrutture così come le perequazioni fra i proprietari dei fondi avvengono in analogia alla procedura di piano di quartiere. 7) L’obbligo di costruzione deve essere attuato entro cinque anni sulle part. 3398 e 3399. Per le altre part. vale l’obbligo legale di otto anni. L’obbligo è considerato adempiuto se almeno l’80 % dello sfruttamento massimo è realizzato prima del termine. 8) Valgono i seguenti parametri edificatori; il confine della zona artigianale non può essere in ogni caso superato: a.) Dimensioni e altezza massime: blocco A 12.5x23.5 m, altezza alla gronda 10 m. b.) Dimensioni e altezza massime: blocco В 20x30 m, altezza alla gronda 7 m. c.) Dimensioni e altezza massime: blocco C 20.5x18 m, altezza alla gronda 9 m. d.) Dimensioni e altezza massime: blocco D 15x20.5 m, altezza alla gronda 7 m. e.) Dimensioni e altezza massime: blocco E 8x17 m, altezza alla gronda 7 m. f.) Dimensione e altezza massime: blocco F 16.5x38 m, altezza alla gronda 10 m. g.) L'altezza massima alla gronda vale con una tolleranza di +/- 50 cm. h.) Le altezze massime dei blocchi valgono a partire dalla quota dell'asse di distribuzione interno. La quota dell'asse è definita dalla quota del suo imbocco e dalla pendenza naturale del terreno in direzione sud e in direzione dei binari. La quota dell’imbocco è definita d’accordo con l’Ufficio tecnico cantonale e con la Ferrovia retica. i.) Fra i blocchi A e В l’altezza massima può essere invertita. PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 14 j.) Sono ammesse modeste variazioni delle misure al suolo dei singoli blocchi e dei relativi spazi di collegamento a patto che il disegno generale sia rispettato e che i limiti di zona non siano superati. k.) I tetti vanno realizzati a doppia falda simmetrica con leggera pendenza uguale per tutti i blocchi principali e direzione del colmo parallelo all'asse di distribuzione interno. l.) I tetti e le facciate esposte sufficientemente al sole vanno rivestiti con pannelli solari. L'esecuzione degli impianti solari deve rispettare la "Guida per impianti solari" emanata dal Cantone in vigore al momento della progettazione. m.) Valgono i Gradi di sensibilità fonici (GS) III. Zona industriale/artigianale IA3 Art. 47* 1) La zona industriale/artigianale è destinata alle aziende di lavorazione e di produzione industriale o artigianale, nonché ai magazzini. Zona per edifici e impianti pubblici EP

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