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Art. 43 · Zona residenziale R

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 13

1) La zona villaggio è destinata alle abitazioni, alle imprese di servizio e di produzione. Non sono ammesse nuove aziende agricole né ampliamenti sostanziali di aziende agricole esistenti.

2Art. 41 cpv. 1 (depositi) approvato facendo presente secondo DG n. 625 del 29.04.2003 PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 13 2) Nuove costruzioni, trasformazioni e ampliamenti devono inserirsi nella struttura urbanistica esistente per quanto concerne la posizione, le proporzioni, la struttura del tetto e l’aspetto esteriore. 3) Costruzioni esistenti, erette prima dell’introduzione dell’indice di sfruttamento, non sottostanno alle prescrizioni sull’indice di sfruttamento, purché il volume non venga modificato. 4) Modifiche sostanziali di strade esistenti, piazze e cortili sottostanno all'obbligo di realizzazione di un piano delle strutture del quartiere. Zona residenziale R

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.