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Art. 4 · Commissione edilizia
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 5
1) Il Consiglio comunale funge da Autorità edilizia. 2) All'Autorità edilizia spetta l'esecuzione della presente legge, nonché l’applicazione delle prescrizioni di diritto federale e cantonale, nella misura in cui il Comune è competente. 3) All’occorrenza l'Autorità edilizia può designare degli esperti. 4) È data facoltà all'Autorità edilizia di delegare determinati compiti e competenze ad altre istanze previste da questa legge. Commissione edilizia
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.