Art. 32 · Emissioni
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 11
1) Tutte le costruzioni e gli impianti vanno realizzati e mantenuti in modo da soddisfare le prescrizioni tecniche, igieniche e di protezione dell’ambiente, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la solidità, l'idoneità degli impianti sanitari, le infiltrazioni di umidità, le misure di protezione per il fuoco, il calore, le immissioni foniche e il risparmio di energia. 2) Edifici o impianti esistenti, che non rispondono alle esigenze legali, devono essere conformati alle prescrizioni vigenti in caso di una loro trasformazione o di un loro restauro, se ciò è possibile dal punto di vista tecnico-architettonico e se risulta ragionevole per il proprietario. 3) Se a una costruzione o a un impianto esistente si aggiunge un'isolazione termica, è possibile derogare alle norme sulle distanze dal confine e dai fabbricati, sulle altezze, sulle lunghezze, in quanto tale riduzione sia dovuta all'applicazione del materiale isolante. PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 11 Emissioni
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.