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Art. 31

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 11

1) Le condotte pubbliche vengono di regola posate nel campo stradale oppure entro le linee di allineamento approvate. Qualora una condotta pubblica debba attraversare fondi privati, i proprietari sono tenuti a tollerare sul loro fondo, contro adeguato indennizzo, la costruzione e la manutenzione della condotta e degli impianti che fanno parte di essa. In caso di controversia, l'indennità viene stabilita dalla competente Commissione cantonale di espropriazione. 2) Se mutano le esigenze del fondo gravato, la condotta deve essere spostata a spese del proprietario della stessa, a meno che non sia stata prevista una differente regolamentazione al momento della costituzione della servitù di attraversamento. 3) Il diritto di attraversamento per condotte private si conforma all'art. 691 CCS. 4) I proprietari di condotte private esistenti sono obbligati ad acconsentire ad altri proprietari fondiari l’uso in comune delle proprie condotte contro il versamento di un’equa indennità. In caso di controversia, l’indennità viene stabilita dall’Autorità edilizia. 2.4 Costruzione, esercizio e manutenzione di edifici e impianti Costruzione di edifici e impianti

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.